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G. Fanello Marcucci, C. Marazzini, G. Di Leo e N. Maraschio
Il presidente Claudio Marazzini con Claudia Arletti e Mario Calabresi
Da sinistra: Benedetti, Givone, Benintende, Maraschio, Ravenni, Lavia
XII Convegno ASLI

Statuto Associazione


Associazione Amici dell'Accademia della Crusca - Onlus
Firenze
- Statuto -

Articolo 1) - Denominazione
1.1. E' costituita un'associazione avente il carattere di organizzazione non lucrativa di utilità sociale, denominata "AMICI DELL'ACCADEMIA DELLA CRUSCA - ONLUS".
1.2. L'associazione intende richiedere il riconoscimento della personalità giuridica a livello statale e in attesa di tale riconoscimento agirà come associazione non riconosciuta.

Articolo 2) - Sede
2.1 L'associazione ha sede in Firenze, presso la Villa Medicea di Castello, Via di Castello n.46 e potrà istituire altrove, in Italia e all'estero, sedi secondarie, stabili organizzazioni, sezioni, strutture operative, rappresentanze, uffici e recapiti.

Articolo 3) - Durata
1.3 L'associazione ha durata illimitata e si estinguerà nei casi previsti dalla legge.

Articolo 4) - Scopi e attività
4.1. L'associazione si prefigge lo scopo di sostenere e favorire, nei modi e con i mezzi ritenuti più idonei, l'attività scientifica e culturale dell'Accademia della Crusca, istituzione sorta a Firenze nel 1582-83, con lo scopo di definire e consolidare l'identità della lingua italiana e che da allora ha continuato e tuttora continua a svolgere la sua attività, come principale ente nazionale di ricerca e di promozione in questo campo.
4.2. L'associazione è apolitica e non persegue scopi di lucro, bensì esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
4.3. L'associazione si propone di svolgere la propria attività nei seguenti settori:
- promozione della cultura e dell'arte;
- tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse storico e artistico, ivi comprese le biblioteche e i beni archivistici, di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999 n.490.
4.4. Pertanto l'Associazione potrà:
- contribuire, direttamente o tramite i soci sostenitori, alla realizzazione di programmi, progetti e altre attività di carattere culturale e scientifico, concordati con l'Accademia della Crusca;
- coordinare le iniziative e gli interventi dei soci sostenitori a favore dell'Accademia;
- promuovere la formazione di giovani studiosi all'interno dell'Accademia, anche mediante l'assegnazione di borse di studio o di premi o altri incentivi;
- patrocinare e sostenere convegni e seminari di studio e altre manifestazioni di carattere culturale e scientifico;
- promuovere e organizzare in collaborazione con l'Accademia o con altri Enti e istituzioni italiane o straniere, mostre, esposizioni, incontri, dibattiti, seminari, corsi di studio ed altre manifestazioni culturali ed artistiche, sempre attinenti alle finalità istituzionali;
- ampliare, aggiornare, sviluppare e rendere più efficienti, anche attraverso l'impiego delle nuove tecnologie informatiche e telematiche, la biblioteca, gli archivi e le altre strutture dell'Accademia della Crusca;
- provvedere all'acquisto di attrezzature, impianti, beni librari e archivistici di rilevante interesse storico e documentario e sostenere il restauro e la conservazione di tali beni e di altri beni di carattere culturale appartenenti all'Accademia;
- promuovere la sottoscrizione e la raccolta di fondi da destinare sempre a sostegno dell'attività dell'Accademia della Crusca;
- contribuire, in via eccezionale ed attraverso elargizioni straordinarie, agli oneri derivanti dalla gestione delle attività istituzionali dell'Accademia;
- promuovere e curare l'edizione e la diffusione di testi, libri, collane, riviste e periodici riguardanti l'Accademia della Crusca;
- intraprendere ogni altra iniziativa tendente a sostenere e sviluppare il prestigio e l'attività dell'Accademia della Crusca.
4.5. All'associazione è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle inerenti ai settori in precedenza indicati, ad eccezione delle attività direttamente connesse ovvero accessorie per natura, purché queste non siano prevalenti rispetto alle attività istituzionali e i relativi proventi non superino il 66% (sessantasei per cento) delle spese complessive dell'organizzazione o il diverso limite fissato dalla legge.
4.6. Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
4.7. È vietata la distribuzione tra gli associati, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali, durante tutta la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus facenti parte per legge, statuto o regolamento della medesima e unitaria struttura.
4.8. Per lo svolgimento dell'attività nell'ambito del settore della promozione della cultura e dell'arte, l'associazione conta di ricevere apporti e contributi da parte dell'Amministrazione Centrale dello Stato e di altri Enti Pubblici.

Articolo 5) - Patrimonio ed entrate dell'associazione
5.1. Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione, da eventuali donazioni e lasciti nonché dai fondi di riserva.
5.2. Le entrate sono costituite:
- dalle quote associative annuali, dai contributi pubblici e privati, dai fondi raccolti attraverso sottoscrizioni, dalle elargizioni anche straordinarie fatte dai soci sostenitori, dai proventi derivanti da eventuali iniziative e attività svolte dall'associazione;
- dai contributi finalizzati a specifici progetti e programmi;
- dai proventi derivanti da manifestazioni culturali ed artistiche.
5.3. Il Consiglio Direttivo decide sugli investimenti e sull'utilizzo delle rendite e del patrimonio sociale.

Articolo 6) - Categorie di soci
6.1. I soci dell'associazione si suddividono nelle seguenti categorie: a) soci fondatori, b) soci sostenitori, c) soci benemeriti, d) soci onorari, e) soci ordinari.
6.2. Si considerano fondatori i soci, ordinari o sostenitori, intervenuti all'atto costitutivo e gli altri che successivamente vengono ammessi con tale qualifica entro il 30 giugno 2004.
6.3. Assumono la veste di sostenitori quei soci che sottoscrivono la quota associativa nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo, il quale potrà prevedere anche forme di agevolazioni per i piccoli sostenitori.
6.4. I soci sostenitori possono integrare la quota associativa con altre elargizioni di carattere ordinario o straordinario, contribuendo così in maniera rilevante e continuata a sostenere le finalità istituzionali dell'Associazione.
6.5. La qualifica di socio benemerito può essere attribuita a quei soggetti che hanno acquisito particolari meriti nei confronti dell'Associazione e dell'Accademia della Crusca.
6.6. Rientrano nella categoria dei soci ordinari tutti gli altri associati.
6.7. Il Consiglio Direttivo, quando decide sull'ammissione dei soci, stabilisce anche a quale categoria essi appartengano.
6.8. Il Consiglio Direttivo può nominare anche soci onorari scegliendoli tra persone che si siano particolarmente distinte, in Italia e all'estero, negli studi linguistici e in altri settori dell'arte, della scienza e della cultura in genere.
6.9. Il rapporto associativo è uniforme per tutte le categorie di soci.

Articolo 7) - Ammissione dei soci
7.1. In base a delibera del Consiglio Direttivo possono essere ammessi all'associazione come soci le persone fisiche, le istituzioni, le società, gli enti pubblici e privati, italiani o stranieri, che ne facciano domanda per iscritto.
7.2. La partecipazione all'associazione non è trasferibile, neppure per successione.
7.3. La qualità di associato risulta da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Articolo 8) - Quota associativa
8.1. Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura che verrà fissata annualmente dal Consiglio Direttivo per ciascuna categoria di soci.
8.2. Per i soci sostenitori l'entità della quota sarà stabilita sulla base del bilancio preventivo che sarà redatto annualmente dal Consiglio Direttivo entro il 30 ottobre.
8.3. Le somme che i soci sostenitori verseranno ad integrazione della quota associativa, saranno considerate forme di elargizioni destinate alle finalità istituzionali dell'Associazione.
8.4. Ai soci sostenitori è consentito anche di assumere direttamente a proprio carico gli oneri e i costi inerenti alla realizzazione di determinati progetti sempre inerenti all'attività istituzionale dell'Accademia della Crusca.
8.5. Non sono obbligati al pagamento della quota associativa i soci onorari e quelli benemeriti.
8.6. Per la prima volta le quote associative per le diverse categorie saranno fissate con l'atto costitutivo.
8.7. Particolari agevolazioni nel pagamento della quota associativa potranno essere accordate agli studenti, agli anziani e ai familiari dei soci, nonché ai piccoli sostenitori.
8.8. Le quote non sono rivalutabili e neppure ripetibili.

Articolo 9) Diritti e doveri degli associati
9.1. Gli associati hanno diritto di partecipare alla vita associativa nei modi fissati con lo statuto o con appositi regolamenti; di esercitare i propri diritti elettorali; di partecipare alle attività di carattere culturale promosse dall'Associazione.
9.2. L'Associazione può avvalersi delle prestazioni e dell'opera volontaria, personale e gratuita dei propri soci.
9.3. Gli associati devono operare nell'interesse esclusivo dell'associazione, osservare le norme statutarie e regolamentari, partecipare alla vita associativa secondo la categoria di appartenenza.

Articolo 10) Perdita della qualità di associato
10.1. La qualità di associato si perde per morte, recesso ed esclusione.
10.2. L'esclusione viene deliberata dall'assemblea degli associati quando il comportamento del socio rechi pregiudizio morale o materiale all'associazione, oppure violi in maniera manifesta le norme di legge e quelle statutarie e regolamentari.
10.3. L'apertura del procedimento di esclusione deve essere comunicata all'interessato.
10.4. Il socio che intende recedere dall'associazione deve darne comunicazione per iscritto al Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno sei mesi rispetto alla scadenza annuale.

Articolo 11) Organi dell'associazione
11.1 Sono organi dell'associazione:
a) l'Assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente e il Vice Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
e) il Comitato consultivo per i progetti.

Articolo 12) Assemblee
12.1. L'assemblea è ordinaria o straordinaria.
12.2. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro il 30 aprile e ad essa compete:
- l'approvazione del bilancio annuale di esercizio;
- la nomina dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.
12.3. L'assemblea straordinaria delibera sulle eventuali modifiche da apportare allo statuto sociale.
12.4 Il funzionamento dell'assemblea e le modalità di esercizio del voto, anche per corrispondenza, sarà disciplinato mediante apposito regolamento che verrà adottato dall'assemblea in sede ordinaria.

Articolo 13) Convocazione dell'assemblea
13.1. L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta, da trasmettere anche per fax o posta elettronica a tutti i soci, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.
13.2. Nell'avviso di convocazione, oltre agli argomenti all'ordine del giorno, vanno indicati la data, il luogo e l'ora in cui si terrà l'assemblea in prima convocazione ed eventualmente quella in seconda convocazione, che però non può tenersi nello stesso giorno.
13.3. Qualora gli associati iscritti all'associazione raggiungano il numero di 300 (trecento), per l'assemblea straordinaria va prevista nello stesso avviso una terza convocazione, da tenersi in un giorno successivo a quello fissato per la seconda convocazione.
13.4. Inoltre l'assemblea dev'essere convocata quando se ne ravvisi la necessità oppure quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno tre soci sostenitori oppure da un decimo degli associati.

Articolo 14) Intervento e rappresentanza in assemblea
14.1. Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale, qualunque sia la categoria di appartenenza.
14.2. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante delega scritta. Gli enti e le società possono farsi rappresentare anche mediante delega rilasciata a favore di propri dipendenti e collaboratori. Dallo stesso delegato non possono essere rappresentati più di due soci.
14.3. Alle riunioni assembleari sono chiamati a intervenire il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo dell'Accademia della Crusca.

Articolo 15) Diritto di voto
15.1. Ogni associato ha diritto ad un voto.
15.2. Le votazioni avvengono normalmente in forma palese, salvo per le nomine alle cariche sociali per le quali è previsto il voto segreto oppure per lista.

Articolo 16) Presidenza dell'assemblea
16.1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in caso di sua assenza dal Vice Presidente, se nominato, e in mancanza di entrambi dalla persona designata dagli intervenuti.
16.2. L'assemblea nomina il segretario, anche tra non soci. Il Segretario assiste il Presidente e cura la redazione dei verbali delle riunioni assembleari.

Articolo 17) Quorum costitutivi e deliberativi
17.1. In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con l'intervento di almeno la metà dei soci iscritti.
17.2. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria si considera validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, mentre per l'assemblea straordinaria occorre la presenza di almeno un quarto di tutti i soci iscritti.
17.3. In terza convocazione l'assemblea straordinaria chiamata a deliberare sulle modifiche allo statuto sociale si considera validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
17.4. Le delibere dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in prima, seconda e terza convocazione, sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. Nel calcolo della maggioranza non vengono inclusi gli astenuti.
17.5. Nell'assemblea straordinaria in terza convocazione le delibere aventi per oggetto le modifiche da apportare agli articoli 4 (Scopi e attività), 5 (Patrimonio ed entrate dell'Associazione), 6 (Categorie di soci), 8 (Quota associativa), 17 (Quorum costitutivi e deliberativi) e 18 (Consiglio Direttivo), possono essere adottate solo con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei soci iscritti.
17.6. Per deliberare lo scioglimento anticipato dell'associazione e per stabilire la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati iscritti.

Articolo 18) Consiglio Direttivo
18.1. L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri variabile da cinque a undici, secondo quanto stabilirà l'assemblea ordinaria al momento in cui è chiamata a nominare i consiglieri.
18.2. I membri del Consiglio Direttivo devono essere scelti tra gli associati. Nel caso che i soci siano enti o società, questi potranno designare anche in via permanente un loro rappresentante.
18.3. Per i primi nove anni a partire dalla data di costituzione, la maggioranza dei consiglieri dev'essere scelta tra i soci fondatori e quelli sostenitori.
18.4. Per la prima volta il Consiglio Direttivo viene nominato con l'atto costitutivo e resta in carica fina all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2006.
18.5. In sede di atto costitutivo è possibile prevedere che fino al 31 marzo 2004 il Consiglio Direttivo venga integrato con la nomina per cooptazione di altri consiglieri, fino ad un massimo di quattro, scelti tra gli associati che aderiranno all'associazione entro il predetto termine come soci fondatori o sostenitori.
18.6. I consiglieri successivamente nominati durano in carica per il periodo di tempo stabilito dall'assemblea, comunque non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili entro i limiti eventualmente fissati dall'assemblea stessa. La durata in carica è uguale per tutti i consiglieri.
18.7. In seno al Consiglio Direttivo può essere costituito un Comitato Esecutivo, formato dal Presidente e da altri due consiglieri. A detto comitato potranno essere delegati i poteri in ordine alla gestione ordinaria e corrente dell'Associazione.

Articolo 19) Presidente del Consiglio Direttivo
19.1. Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente. Per la prima volta il Presidente viene nominato con l'atto costitutivo.
19.2. La carica di Segretario può essere affidata anche a persone estranee al Consiglio Direttivo. Al Segretario possono essere attribuite anche le funzioni di Tesoriere.

Articolo 20) Convocazione del Consiglio Direttivo
20.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta lo ritenga necessario oppure quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei consiglieri in carica.
20.2. La convocazione viene fatta mediante avviso scritto inviato anche per fax o posta elettronica a tutti i consiglieri almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza. In caso di urgenza tale termine è ridotto a tre giorni.
20.3. In mancanza delle formalità di convocazione le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di tutti i consiglieri in carica.
20.4. Alle riunioni del Consiglio Direttivo può partecipare, senza diritto di voto, il Presidente dell'Accademia della Crusca o persona da lui espressamente delegata.
20.5. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio i Revisori dei Conti e i membri del Comitato Consultivo per i Progetti e altre persone esperte nelle materie sulle quali occorre deliberare.

Articolo 21) Riunioni in video e teleconferenza
E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia ad essi consentito di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, il Consiglio Direttivo si intende tenuto nel luogo ove si trova il Presidente dell'adunanza insieme al Segretario, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i consiglieri lontani e di come essi hanno espresso il voto.

Articolo 22) Funzionamento del Consiglio Direttivo
22.1. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed in caso di sua assenza dal Vice Presidente, se nominato, oppure dal Consigliere più anziano di età.
22.2. Di ogni riunione viene redatto verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
22.3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi membri in carica e delibera a maggioranza dei votanti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Articolo 23) Cooptazione di consiglieri
23.1. Qualora un Consigliere venga a cessare, il Consiglio Direttivo può procedere per cooptazione alla nomina di un sostituto, il quale resterà in carica fino alla prossima assemblea ordinaria.
23.2. Ove venga a cessare la maggioranza dei Consiglieri in carica, dovrà essere convocata senza indugio l'assemblea dei soci per procedere alla nomina dell'intero Consiglio Direttivo. Nel caso in cui vengano a cessare tutti i componenti del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dovrà convocare immediatamente l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Articolo 24) Poteri di gestione
24.1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ritenuti utili o necessari per il raggiungimento degli scopi istituzionali dell'associazione, nulla escluso o eccettuato.
24.2. Al Comitato Esecutivo oppure al Presidente o altro Consigliere possono essere delegati poteri riguardanti la gestione ordinaria corrente.

Articolo 25) Rappresentanza legale
25.1. La rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio Direttivo ed in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente se nominato.
25.2. Il legale rappresentante può conferire, a singoli consiglieri e anche ad estranei, deleghe e procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Articolo 26) Scioglimento e liquidazione
L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione provvede a nominare uno o più liquidatori determinando i loro poteri.

Articolo 27) Esercizi sociali - Bilancio annuale d'esercizio
27.1. Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il trentuno dicembre duemilaquattro.
27.2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redigerà il bilancio accompagnato da una relazione sulla gestione e sullo svolgimento dell'attività associativa.
27.3. Il bilancio dovrà essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economico-patrimoniale dell'associazione. 27.4. Il bilancio sarà sottoposto all'approvazione dell'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio sociale e ne sarà data pubblicità nelle forme più idonee.

Articolo 28) Bilancio preventivo
28.1. Entro il 30 ottobre di ogni anno, il Consiglio Direttivo redige e approva il bilancio preventivo. Prima dell'approvazione, il progetto di bilancio preventivo verrà trasmesso ai soci sostenitori, ai Revisori dei Conti e ai membri del Comitato Consultivo per i Progetti, i quali potranno esaminarlo in riunioni separate o collegiali, con la possibilità di chiedere al Consiglio Direttivo chiarimenti e formulare osservazioni.
28.2. In ogni caso, il bilancio preventivo approvato dal Consiglio Direttivo dev'essere portato a conoscenza dell'assemblea dei soci che verrà poi chiamata a pronunciarsi sul bilancio annuale di esercizio.
28.3. Ove ne ravvisi l'opportunità, il Consiglio Direttivo può convocare l'assemblea dei soci entro il 30 novembre per sottoporre alla sua approvazione il bilancio preventivo.
28.4. Per il primo esercizio dopo la costituzione, il bilancio preventivo potrà essere redatto ed approvato dal Consiglio Direttivo entro il 30 aprile 2004.

Articolo 29) Devoluzione del patrimonio
Nel caso di scioglimento dell'associazione per qualsiasi causa oppure qualora lo scopo associativo divenisse irrealizzabile, l'associazione si estinguerà ed il suo patrimonio residuo sarà devoluto a favore di altra Onlus oppure a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 30) Collegio dei Revisori dei Conti
30.1. Il controllo amministrativo e contabile sull'attività di gestione dell'associazione è affidato al Collegio dei Revisori dei Conti, composto di tre membri effettivi e due supplenti.
30.2. Possono essere eletti revisori anche non soci scelti tra persone esperte e qualificate sul piano professionale, giuridico, amministrativo ed economico.
30.3. Il Collegio dei Revisori elegge tra i suoi membri il Presidente e svolge le seguenti funzioni:
- verifica periodicamente la regolare tenuta delle scritture contabili dell'Associazione;
- verifica il bilancio annuale redigendo apposita relazione indirizzata al Consiglio Direttivo.
30.4. I Revisori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Art.31) Comitato consultivo per i progetti
31.1. Può essere costituito dal Consiglio Direttivo con funzioni consultive, un Comitato avente le funzioni:
- di esaminare e valutare progetti e programmi di ricerca e di studio e la loro fattibilità anche sul piano organizzativo e finanziario;
- di collaborare, su richiesta del Consiglio Direttivo, alla elaborazione, istruttoria e redazione di progetti e piani di sviluppo e di ricerca;
- di segnalare settori di intervento e di sviluppo per l'attività dell'Associazione;
- di ricercare e raccogliere risorse finanziarie da destinare alla realizzazione dei singoli progetti e più in generale all'attività istituzionale.
31.2. Il Comitato è formato da un numero di membri variabile da tre a nove.
31.3. I membri sono scelti tra esperti, studiosi e personalità italiane o straniere di riconosciuta autorità e competenza nel campo degli studi linguistici e letterari. Fanno parte di diritto del Comitato il Presidente dell'Associazione ed il Presidente dell'Accademia della Crusca, i quali potranno delegare altre persone scelte tra i membri dei rispettivi consigli di amministrazione.
31.4. Gli altri componenti del Comitato saranno nominati dal Consiglio Direttivo e restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.
31.5. Il Comitato nomina nel suo seno il Presidente che provvederà a riunirlo ogni qualvolta lo ritenga necessario od opportuno.
31.6. Qualora cessi dalla carica un componente del Comitato, il Consiglio Direttivo provvederà a sostituirlo per il rimanente periodo del mandato.
31.7. Il funzionamento del Comitato avverrà secondo le regole previste per il Consiglio Direttivo dell'Associazione.
31.8. Svolge le funzioni di Segretario del Comitato lo stesso Segretario del Consiglio Direttivo.
31.9. Potrà essere emanato dal Consiglio Direttivo un regolamento interno per disciplinare le funzioni, l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato.
31.10. Per la prima volta dopo la costituzione, il Comitato potrà essere nominato dal Consiglio Direttivo entro il 30 aprile 2004.

Articolo 32) Gratuità delle cariche
Tutte le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del proprio ufficio.

Articolo 33) Rinvio
Per quant'altro non previsto dal presente statuto si fa espresso rinvio alle norme di legge che disciplinano le associazioni e le organizzazioni non lucrative di utilità sociali.

    Avvisi da Crusca

    • Il Tema

      La competenza linguistica dei giovani italiani: cosa c'è al di là dei numeri?, di Rosario Coluccia.

      La discussione è aperta nella sezione "Il Tema".

    • Premio Tramontano 2019

      Pubblicato l'elenco dei candidati ammessi alla prova. L'elenco è consultabile qui.

    • Lessicografia della Crusca in rete: possibili problemi di accesso

      Nei prossimi giorni, a causa di interventi tecnici, la piattaforma lessicografia.it potrebbe non essere sempre accessibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati agli utenti.

    Attività

    • Creazione del Vocabolario del fiorentino contemporaneo; progetto finanziato dalla Regione Toscana, dal Comune di Firenze e dalla banca Federico Del Vecchio - gruppo Banca Etruria; 1994-1996/2011-in corso.

    • La Piazza propone politiche di salvaguardia e attività di promozione del multilinguismo dell'Unione europea; 2007-in corso.

    • Archivio digitale integrato di materiali didattici, testi e documentazioni iconografiche e multimediali per la conoscenza allʹestero del patrimonio linguistico e storico‐culturale italiano, con particolare riguardo e destinazione a italiani all’estero di seconda e terza generazione; progetto FIRB; 2009-2013.

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