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Nicoletta Maraschio professoressa emerita dell'Università di Firenze
Monica Berté e Maurizio Fiorilla
Laura Boldrini all'Accademia della Crusca
Max Pfister e Massimo Fanfani

Respingiamo la respinsione


Quesito: 

Qualche lettore ci chiede se il termine respinsione sia corretto e se sia registrato nei dizionari.

 

Respingiamo la respinsione

 

I più importanti dizionari dell’italiano, storici e dell’uso, non registrano il termine: non si trova nei vocabolari dell’uso monovolume (Zingarelli, Garzanti, Devoto-Oli, Sabatini Coletti, ecc.) e neppure nel più voluminoso GRADIT; la voce è assente anche nei principali dizionari storici (il GDLI è peraltro da poco consultabile online sul sito della Crusca). Come sostantivo deverbale derivato da respingere, i repertori registrano il nome d’azione respingimento ‘il respingere e il suo risultato; spingere all’indietro’ (a partire dal 1604, Marcello Adriani, nella variante rispingimento), ‘rinvio al mittente di una lettera’ (ante 1907, Carducci); il termine, come è noto dalle cronache degli ultimi anni, si è ristretto oggi a indicare un particolare tipo di ‘allontanamento forzato’, il respingimento di persone (migranti, clandestini, richiedenti asilo, ecc.).

Nei dizionari si trova anche la forma participiale sostantivata, la respinta ‘lo spingere via; violenta spinta all’indietro’ (dal 1891), anche in qualche accezione specialistica, per es. come termine marin. ‘rinculo di armi da fuoco’ (lo registra il Dizionario universale di Lessona del 1874-75) o milit. ‘ricacciamento indietro del nemico’ (ante 1751, Alessandro Chiappini). Il sostantivo si è poi specializzato a metà del XX secolo come tecnicismo del calcio a indicare ‘rilancio della palla verso il settore avversario; azione con cui il portiere allontana la palla dalla porta’ (r. di pugno, r. corta, r. di piede) (la prima attestazione è del 1951, nelle Noterelle calcistiche di Lanfranco Caretti, nel vol. XII di “Lingua Nostra”).

Nei contesti burocratico-amministrativi (e in particolare nell’estensione aziendale, visto che i lettori segnalano usi sporadici in ambito assicurativo) il termine respinsione per indicare il respingere una domanda, un’istanza, un ricorso ecc. è scarsamente attestato (poche e recenti le occorrenze che si ricavano dalla ricerca su Google, dagli anni 2000). Interrogando Google Libri (15 luglio 2019) si ricavano rare e sporadiche attestazioni ottocentesche di ambito giuridico: mezzi di difesa e respinsione (nella Tesmologia penale del 1858), respinsione degli affari (negli Annali del Ministero di agricoltura, industria e commercio, 1877), respinsione della petizione del Comune di San Mauro (Atti di Leggi, 1872), mentre nei Bollettini dell’emigrazione del 1913-1914 si parla di respinsione degli individui.

A conferma dell’uso raro del termine anche nell’ambito più strettamente giuridico-amministrativo soccorrono le banche dati dell’Istituto del CNR di Teoria e tecniche dell’Informazione Giuridica (ITTIG), in particolare gli archivi unificati Vocanet e LLI e la banca dati IS-LeGI (tutti interrogabili online dal sito dell’ITTIG) dalle quali non si ricava nulla, a riprova del fatto che sono altri i termini in uso nelle pratiche amministrative per indicare l’atto di rifiutare, respingere, non accogliere: in diritto amministrativo e in diritto processuale si parla di rigetto della domanda, di una istanza, del ricorso, dell’appello, dell’imposta (cfr. Vocabolario Treccani online); sempre nel linguaggio giuridico e amministrativo si usa reiezione per indicare l’atto con cui si respinge un documento incompleto, irregolare o mal compilato (e nella prassi parlamentare reiezione di una proposta o disegno di legge per indicare il suo rigetto da parte dell’assemblea; cfr. Vocabolario Treccani online). Sempre il Vocabolario Treccani segnala, nel diritto amministrativo, rifiuto (o silenzio-rifiuto o anche silenzio-rigetto) per indicare il comportamento dell’amministrazione pubblica che, non provvedendo su una determinata istanza del privato, fa presumere che l’istanza sia stata rigettata, con la conseguente possibilità da parte dell’interessato di esperire i ricorsi giurisdizionali previsti per l’impugnativa degli atti amministrativi.

In conclusione, i dati depongono in sfavore dell’uso di respinsione che affiora di rado negli ultimi anni e in ambiti specialistici nei quali tuttavia, come indicano i repertori, esistono termini tecnici in uso ben acclimatati: rifiuto, rigetto e reiezione.

 

Sergio Lubello

 

24 settembre 2019